Articolo 177. 
 
    Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo. 
 
  1. L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al
concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione  dei
lavori o alla gestione dei servizi e comprende un  rischio  dal  lato
della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio  dal
lato della domanda si  intende  il  rischio  associato  alla  domanda
effettiva di lavori o servizi che sono  oggetto  del  contratto.  Per
rischio  dal  lato  dell'offerta  si  intende  il  rischio  associato
all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del  contratto,  in
particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al
livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto. 
  2. Si considera che il  concessionario  abbia  assunto  il  rischio
operativo quando, in condizioni operative normali, non sia  garantito
il recupero degli investimenti effettuati o dei costi  sostenuti  per
la gestione dei lavori o dei servizi oggetto  della  concessione.  La
parte del rischio trasferita al concessionario  deve  comportare  una
effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni
potenziale  perdita  stimata  subita  dal  concessionario   non   sia
puramente nominale o trascurabile.  Ai  fini  della  valutazione  del
rischio operativo deve  essere  preso  in  considerazione  il  valore
attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi
del concessionario. 
  3. Il rischio operativo, rilevante  ai  fini  della  qualificazione
dell'operazione economica come concessione, e' quello che  deriva  da
fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti.  Non
rilevano  rischi  connessi  a  cattiva  gestione,   a   inadempimenti
contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore. 
  4.  I  contratti  remunerati  dall'ente  concedente   senza   alcun
corrispettivo in denaro  a  titolo  di  prezzo  si  configurano  come
concessioni se il recupero degli investimenti effettuati e dei  costi
sostenuti dall'operatore dipende  esclusivamente  dalla  domanda  del
servizio o del bene, oppure dalla loro  fornitura.  Nelle  operazioni
economiche comprendenti un rischio soltanto sul lato dell'offerta  il
contratto prevede che il corrispettivo venga erogato  solo  a  fronte
della disponibilita' dell'opera, nonche' un  sistema  di  penali  che
riduca  proporzionalmente   o   annulli   il   corrispettivo   dovuto
all'operatore  economico   nei   periodi   di   ridotta   o   mancata
disponibilita' dell'opera,  di  ridotta  o  mancata  prestazione  dei
servizi,  oppure  in  caso  di  mancato  raggiungimento  dei  livelli
qualitativi   e   quantitativi   della   prestazione   assunta    dal
concessionario. Le variazioni del corrispettivo devono, in ogni caso,
essere in grado di incidere  significativamente  sul  valore  attuale
netto dell'insieme dell'investimento, dei costi e dei ricavi. 
  5. L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve
garantire  la  conservazione  dell'equilibrio  economico-finanziario,
intendendosi per tale la contemporanea presenza delle  condizioni  di
convenienza  economica  e  sostenibilita'  finanziaria.  L'equilibrio
economico-finanziario sussiste quando i ricavi  attesi  del  progetto
sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento,
di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di  remunerare  il
capitale di rischio. 
  6.  Se  l'operazione  economica  non  puo'   da   sola   conseguire
l'equilibrio economico-finanziario, e' ammesso un intervento pubblico
di sostegno. L'intervento pubblico puo' consistere in  un  contributo
finanziario, nella  prestazione  di  garanzie  o  nella  cessione  in
proprieta' di beni immobili o di altri diritti. Non si  applicano  le
disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli  appalti,  se  l'ente
concedente  attraverso  clausole  contrattuali  o   altri   atti   di
regolazione settoriale sollevi  l'operatore  economico  da  qualsiasi
perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari  o  superiore
agli investimenti effettuati e ai  costi  che  l'operatore  economico
deve  sostenere  in  relazione  all'esecuzione  del   contratto.   La
previsione di un indennizzo in caso di  cessazione  anticipata  della
concessione per motivi imputabili  all'ente  concedente,  oppure  per
cause di forza maggiore, non esclude che il  contratto  si  configuri
come concessione. 
  7. Ai soli fini di contabilita' pubblica si applicano  i  contenuti
delle decisioni Eurostat. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento di
un contributo pubblico, in misura superiore alla percentuale indicata
nelle  decisioni  Eurostat  e  calcolato  secondo  le  modalita'  ivi
previste, non ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.