Articolo 179. 
 
  Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni. 
 
  1. Il valore di una concessione e' costituito dal fatturato  totale
del concessionario generato per tutta la  durata  del  contratto,  al
netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei
lavori e dei  servizi  oggetto  della  concessione,  nonche'  per  le
forniture accessorie a tali lavori e servizi. 
  2. Il  valore  e'  stimato  al  momento  dell'invio  del  bando  di
concessione o, nei casi in cui  non  sia  previsto  detto  bando,  al
momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione
della  concessione.  Se  il  valore  della  concessione  al   momento
dell'aggiudicazione e' superiore al valore stimato di oltre il 20 per
cento,  si  considera  il  valore  della   concessione   al   momento
dell'aggiudicazione. 
  3. Il valore stimato della  concessione  e'  calcolato  secondo  un
metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione.
Gli enti concedenti tengono conto, se del caso,  anche  dei  seguenti
elementi: 
  a) il valore di eventuali clausole di opzione; 
  b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti  dei
lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da  quelle  riscosse
per conto dell'ente concedente; 
  c) i pagamenti  o  qualsiasi  vantaggio  finanziario  conferito  al
concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da  altre
amministrazioni   pubbliche,    incluse    le    compensazioni    per
l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico  e  le  sovvenzioni
pubbliche di investimento; 
  d) il valore delle  sovvenzioni  o  di  qualsiasi  altro  vantaggio
finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione
della concessione; 
  e) le entrate  derivanti  dalla  vendita  di  elementi  dell'attivo
facenti parte della concessione; 
  f) il valore dell'insieme delle forniture e  dei  servizi  messi  a
disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purche'  siano
necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi; 
  g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti. 
  4. La scelta del metodo per il calcolo  del  valore  stimato  della
concessione non puo' essere effettuata con l'intenzione di  escludere
tale  concessione  dall'ambito  di  applicazione  del   codice.   Una
concessione non puo' essere frazionata  allo  scopo  di  evitare  che
rientri nell'ambito di applicazione del codice, a  meno  che  ragioni
oggettive lo giustifichino. 
  5. Quando  un'opera  o  un  servizio  proposti  possono  dar  luogo
all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti e' computato
il valore complessivo stimato dei lotti. 
  6. Quando il valore complessivo dei lotti e' pari o superiore  alla
soglia  di  cui  all'articolo  14  la  presente  Parte   si   applica
all'aggiudicazione di ciascun lotto.