(Accordo - Art. 171)
                            ARTICOLO 171 
 
               Procedure di gara a trattativa privata 
 
1. Il soggetto appaltante, laddove ricorra alla procedura di  gara  a
trattativa privata, puo' scegliere di non applicare  l'articolo  168,
l'articolo 169, paragrafi 1 e 3, l' 170, l'  173,  paragrafo  1,  gli
articoliĀ 174, 175, 176 eĀ 178. 
2. I soggetti appaltanti possono  aggiudicare  gli  appalti  pubblici
mediante procedura di gara a trattativa privata nei seguenti casi: 
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta  idonea  in  esito
all'esperimento  delle  procedure   di   gara   aperta   o   mediante
preselezione, purche' le condizioni della  gara  iniziale  non  siano
sostanzialmente modificate; 
b) qualora, per motivi tecnici o artistici  o  per  ragioni  connesse
alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere  eseguito
solo  da  un  determinato  fornitore,  e  non  esistano  sostituti  o
alternative ragionevoli; 
c) qualora, per  motivi  di  estrema  urgenza  dovuti  a  eventi  non
previsti dal soggetto appaltante, non sia possibile ottenere in tempo
i prodotti o i servizi ricorrendo alle procedure  di  gara  aperta  o
mediante preselezione; 
d) nei casi di ulteriori forniture di beni o di servizi da parte  del
fornitore iniziale, qualora un cambiamento di fornitore  obblighi  il
soggetto  appaltante  a  procurarsi  attrezzature   o   servizi   non
intercambiabili  con  le  attrezzature  o  i  servizi  oggetto  della
fornitura  iniziale  e  cio'  comporti   inconvenienti   notevoli   o
un'evidente duplicazione dei costi per il soggetto appaltante; 
e) qualora un soggetto appaltante si procuri  prototipi  o  un  primo
prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel  corso  e  nel
quadro di uno specifico contratto di ricerca, sperimentazione, studio
o sviluppo originale; 
f) qualora, a seguito di circostanze impreviste, i servizi  descritti
nel contratto iniziale debbano essere integrati da ulteriori  servizi
che non vi figuravano, ma erano comunque rientranti  negli  obiettivi
del fascicolo di  gara  iniziale.  Il  valore  totale  dei  contratti
aggiudicati per gli ulteriori servizi non puo' tuttavia  superare  il
50% dell'importo del contratto iniziale; 
g) nei casi di nuovi servizi che consistano nella replica di  servizi
simili rispondenti a un progetto di base - cio' ove il primo  appalto
sia stato  aggiudicato  con  procedure  di  gara  aperta  o  mediante
preselezione e ove il soggetto appaltante abbia previsto  nell'avviso
di gara il possibile ricorso a procedure di gara a trattativa privata
per l'aggiudicazione degli appalti relativi a questi nuovi servizi; 
h) nei casi di prodotti acquistati presso una borsa di materie prime; 
i) nei casi di contratti aggiudicati al vincitore di un  concorso  di
progettazione. In presenza di piu' vincitori, vengono tutti  invitati
a partecipare alla trattativa secondo quanto precisato nell'avviso di
gara o nel fascicolo di gara; 
j) nei casi  di  acquisti  effettuati  a  condizioni  eccezionalmente
vantaggiose  di  carattere  momentaneo  che  si  verificano  solo  in
occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione,  a  procedure
concorsuali o fallimentari, e non nei casi  di  normali  acquisti  da
fornitori regolari.