(Accordo - Art. 180)
                            ARTICOLO 180 
 
                        Periodo di attuazione 
 
1. Gli Stati del CARIFORUM firmatari  dispongono  di  un  periodo  di
attuazione di due anni dall'entrata in vigore  del  presente  accordo
per  rendere  le  loro  misure  conformi  agli   specifici   obblighi
procedurali previsti dal presente capo. 
2. Se, al termine del periodo di attuazione,  l'esame  da  parte  del
comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo dovesse rivelare
che uno o piu' Stati del CARIFORUM  firmatari  hanno  bisogno  di  un
ulteriore anno per rendere le  loro  misure  conformi  agli  obblighi
previsti dal presente capo, il comitato stesso puo' prorogare  di  un
ulteriore anno il periodo di attuazione di cui al paragrafo 1  per  i
singoli Stati del CARIFORUM firmatari interessati. 
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, Antigua e  Barbuda,  il  Belize,  il
Commonwealth di Dominica, Grenada,  la  Repubblica  di  Haiti,  Saint
Christopher  e  Nevis,  Saint  Lucia,  Saint  Vincent   e   Grenadine
beneficiano di un periodo di attuazione di cinque anni. 
4. Quanto disposto dall'articolo 168, paragrafo 1, dall'articolo 168,
paragrafo 2, ultima frase, dall'articolo 170, paragrafo 1, lettera a)
e dall'articolo 177, paragrafo  4,  ha  effetto  per  gli  Stati  del
CARIFORUM firmatari solo una volta che  essi  avranno  sviluppato  le
capacita' necessarie in tal senso, ma comunque non oltre cinque  anni
dall'entrata in vigore del presente accordo.