(Trattato-art. 172)
 
                              Art. 172 
 
 
  Le sepolture dei prigionieri di guerra e  degli  internati  civili,
sudditi dei vari Stati belligeranti, deceduti durante  la  prigionia,
saranno   conservate   decorosamente,   nelle   condizioni   previste
all'articolo 171 del presente trattato. 
 
  I Governi alleati e associati da una parte e il  Governo  austriaco
dall'altra, s'impegnano inoltre a fornirsi reciprocamente: 
 
    1° l'elenco completo dei  deceduti,  con  tutte  le  informazioni
utili per lavoro identificazione; 
 
    2° ogni indicazione sul numero e sulla ubicazione delle tombe  di
tutti i morti sepolti senza identificazione.