(Regolamento-art. 242)
 
                              Art. 242. 
 
 
  I bollettari per  le  quietanze  sono  forniti  alle  tesorerie  su
richiesta della direzione generale  del  tesoro,  dal  provveditorato
generale dello Stato  con  le  norme  stabilite  dall'ordinamento  di
questo ufficio. 
 
  Quando un tesoriere cessi dalle  proprie  funzioni,  la  parte  dei
bollettari che non e' stata adoperata viene  passata  al  successore,
facendone constare dal processo verbale di cui all'art. 182.