(Regolamento-art. 243)
 
                              Art. 243. 
 
 
  Le quietanze da rilasciarsi dai tesorieri a  senso  dei  precedenti
articoli 232 ultimo comma e 241, debbono avere, senza  riguardo  alla
diversita' delle entrate, un numero  continuativo  per  la  tesoreria
centrale e per ogni sezione di tesoreria e per esercizio,  e  debbono
indicare: 
 
    a) il cognome, nome e qualita' della persona o  la  denominazione
dell'ente per conto del quale e' fatto il versamento; 
 
    b) la somma versata, in tutte lettere ed in cifre; 
 
    c) il capitolo o gruppi di capitoli del bilancio dell'entrata cui
e' da applicarsi la somma versata; 
 
    d) la specie dei valori  versati,  cioe'  se  oro,  scudi,  altre
valute, o titoli di spesa pagati; 
 
    e) la data in cui sono rilasciate. 
 
  Le quietanze rilasciate per pagamenti fatti  dai  debitori  diretti
debbono inoltre indicare la  causale  del  debito  e  l'anno  cui  si
riferisce. 
 
  Una quietanza non puo' riguardare versamenti relativi a  differenti
amministrazioni. 
 
  Pei versamenti riferibili a piu' capitoli o gruppi di  capitoli  di
entrata di una stessa amministrazione si rilascia una sola quietanza,
apponendovi a tergo la distinzione dei  vari  capitoli  o  gruppi,  e
della somma a ciascuno di essi applicabile in relazione a  quanto  e'
prescritto di sopra alla lettera c).