Art. 243. Le quietanze da rilasciarsi dai tesorieri a senso dei precedenti articoli 232 ultimo comma e 241, debbono avere, senza riguardo alla diversita' delle entrate, un numero continuativo per la tesoreria centrale e per ogni sezione di tesoreria e per esercizio, e debbono indicare: a) il cognome, nome e qualita' della persona o la denominazione dell'ente per conto del quale e' fatto il versamento; b) la somma versata, in tutte lettere ed in cifre; c) il capitolo o gruppi di capitoli del bilancio dell'entrata cui e' da applicarsi la somma versata; d) la specie dei valori versati, cioe' se oro, scudi, altre valute, o titoli di spesa pagati; e) la data in cui sono rilasciate. Le quietanze rilasciate per pagamenti fatti dai debitori diretti debbono inoltre indicare la causale del debito e l'anno cui si riferisce. Una quietanza non puo' riguardare versamenti relativi a differenti amministrazioni. Pei versamenti riferibili a piu' capitoli o gruppi di capitoli di entrata di una stessa amministrazione si rilascia una sola quietanza, apponendovi a tergo la distinzione dei vari capitoli o gruppi, e della somma a ciascuno di essi applicabile in relazione a quanto e' prescritto di sopra alla lettera c).