(Regolamento-art. 247)
 
                              Art. 247. 
 
 
  Nelle quietanze non devono  farsi  cancellazioni,  sostituzioni  di
parole o di cifre, ne' alterazioni di sorta. 
 
  Accadendo errore, si corregge mediante annotazione firmata a  norma
dell'art. 244, apposta a  tergo  della  quietanza  e  sulla  relativa
matrice di essa. 
 
  Se la  matrice  della  quietanza  non  sia  piu'  in  potere  della
delegazione  del  tesoro,  perche'  unita  ai  conti  giudiziali,  la
delegazione comunica il testo della annotazione di rettifica  apposta
a tergo della quietanza alla direzione generale del  tesoro,  perche'
ne disponga la trascrizione sulla matrice. 
 
  Quando  non  sia  possibile   eseguire   le   correzioni   mediante
annotazione a tergo della quietanza, il  capo  della  delegazione  ne
effettua l'annullamento, mediante annotazione firmata  come  all'art.
244. 
 
  La quietanza annullata, viene ritirata dal capo  della  delegazione
del tesoro ed unita alla relativa matrice, a  tergo  della  quale  si
indica il motivo dell'annullamento. 
 
  Se la matrice della quietanza annullata sia  stata  gia'  unita  ai
conti giudiziali il capo della delegazione del tesoro  comunica  alla
direzione  generale  del  tesoro   il   testo   dell'annotazione   di
annullamento, affinche' venga trascritta sulla relativa matrice. 
 
  Alle correzioni  e  rettifiche  che  occorresse  di  fare  ed  agli
annullamenti di quietanze emesse dal tesoriere centrale, provvede  la
direzione generale del tesoro. 
 
  Delle variazioni e degli annullamenti di quietanze delle tesorerie,
la stessa, direzione generale informa l'amministrazione centrale  cui
riguarda l'entrata e la Corte dei conti.