Art. 365.
(Omissione di referto)
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria
prestato la propria assistenza od opera in casi che possono
presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere
d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorita' indicata
nell'articolo 361, e' punito con la multa fino a lire cinquemila.
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la
persona assistita a procedimento penale.