(Codice di procedura penale-art. 309)
 
                              Art. 309 
 
                  (Ispezioni giudiziali in genere) 
 
  Il giudice istruttore accerta con l'ispezione  delle  persone,  dei
luoghi e delle cose le tracce e gli altri effetti  materiali  che  il
reato abbia lasciato. 
 
  Se il reato non ha lasciato  tracce  od  effetti  materiali,  o  se
questi sono scomparsi, o sono stati in qualsivoglia modo cancellati o
dispersi, alterati o rimossi, il giudice descrive lo stato attuale  e
in quanto sia possibile verifica quello  preesistente.  Nel  caso  di
scomparsa o di alterazione, ne accerta il modo, il tempo e le cause. 
 
  Per i  predetti  accertamenti  il  giudice  puo'  compiere  rilievi
segnaletici,  descrittivi  e  fotografici  e  ogni  altra  operazione
tecnica, valendosi, se lo ritiene opportuno, anche degli ufficiali di
polizia giudiziaria. 
 
  I rilievi di impronte o di altri segni utili per  l'identificazione
delle persone sono inviati  d'urgenza,  quando  ne  e'  il  caso,  al
competente ufficio  di  polizia,  il  quale,  eseguite  le  opportune
ricerche,  ne  comunica  senza  ritardo  il  risultato   al   giudice
istruttore.