Art. 309 (Ispezioni giudiziali in genere) Il giudice istruttore accerta con l'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose le tracce e gli altri effetti materiali che il reato abbia lasciato. Se il reato non ha lasciato tracce od effetti materiali, o se questi sono scomparsi, o sono stati in qualsivoglia modo cancellati o dispersi, alterati o rimossi, il giudice descrive lo stato attuale e in quanto sia possibile verifica quello preesistente. Nel caso di scomparsa o di alterazione, ne accerta il modo, il tempo e le cause. Per i predetti accertamenti il giudice puo' compiere rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, valendosi, se lo ritiene opportuno, anche degli ufficiali di polizia giudiziaria. I rilievi di impronte o di altri segni utili per l'identificazione delle persone sono inviati d'urgenza, quando ne e' il caso, al competente ufficio di polizia, il quale, eseguite le opportune ricerche, ne comunica senza ritardo il risultato al giudice istruttore.