(Codice di procedura penale-art. 310)
 
                              Art. 310 
 
              (Norme relative all'ispezione corporale) 
 
  Il giudice  istruttore  quando  lo  ritiene  utile  puo'  procedere
all'ispezione corporale dell'imputato, curando che nei  limiti  della
possibilita' il pudore della persona  sia  rispettato.  All'ispezione
corporale di altra persona puo' procedere nei casi di grave e fondato
sospetto  o  di  assoluta  necessita',  sempre  con  la   limitazione
predetta. 
 
  L'ispezione   corporale   puo'   essere   eseguita   dal    giudice
personalmente  o  per  mezzo  di  un  perito  da  lui  nominato.   In
quest'ultimo  caso   il   giudice   puo'   astenersi   dall'assistere
all'operazione. 
 
  All'ispezione puo' assistere una persona di fiducia di  chi  vi  e'
sottoposto,  qualora  questi  ne  faccia  domanda,  la  persona   sia
prontamente reperibile e la scelta  sia  approvata  dal  giudice,  il
quale deve avvertire l'interessato della facolta' che gli compete.