Art. 310 (Norme relative all'ispezione corporale) Il giudice istruttore quando lo ritiene utile puo' procedere all'ispezione corporale dell'imputato, curando che nei limiti della possibilita' il pudore della persona sia rispettato. All'ispezione corporale di altra persona puo' procedere nei casi di grave e fondato sospetto o di assoluta necessita', sempre con la limitazione predetta. L'ispezione corporale puo' essere eseguita dal giudice personalmente o per mezzo di un perito da lui nominato. In quest'ultimo caso il giudice puo' astenersi dall'assistere all'operazione. All'ispezione puo' assistere una persona di fiducia di chi vi e' sottoposto, qualora questi ne faccia domanda, la persona sia prontamente reperibile e la scelta sia approvata dal giudice, il quale deve avvertire l'interessato della facolta' che gli compete.