Art. 311 (Facolta' coercitive del giudice durante l'ispezione locale) Il giudice istruttore, nel procedere all'ispezione dei luoghi, puo' disporre che taluno non si allontani prima della chiusura del processo verbale. Il trasgressore e' per ordine del giudice ricondotto e trattenuto nel luogo dagli agenti della forza pubblica.