(Codice di procedura penale-art. 311)
 
                              Art. 311 
 
    (Facolta' coercitive del giudice durante l'ispezione locale) 
 
  Il giudice istruttore, nel procedere all'ispezione dei luoghi, puo'
disporre che  taluno  non  si  allontani  prima  della  chiusura  del
processo  verbale.  Il  trasgressore  e'  per  ordine   del   giudice
ricondotto e trattenuto nel luogo dagli agenti della forza pubblica.