(Codice di procedura penale-art. 312)
 
                              Art. 312 
 
                      (Esperimenti giudiziali) 
 
  Per accertare se un  fatto  sia  o  possa  essere  avvenuto  in  un
determinato modo, il giudice ha facolta' di procedere ad esperimento,
curando per quanto le circostanze lo consentono che sia esclusa  ogni
pubblicita'. 
 
  L'esperimento e' disposto con ordinanza e consiste  per  quanto  e'
possibile nella riproduzione del fatto nelle  condizioni  in  cui  si
afferma o si ritiene essere avvenuto. 
 
  Sono vietati gli esperimenti che offendono il sentimento  nazionale
o religioso o di pieta' verso i defunti o la moralita' pubblica o che
possono esporre a pericolo l'ordine pubblico.