Art. 312 (Esperimenti giudiziali) Per accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo, il giudice ha facolta' di procedere ad esperimento, curando per quanto le circostanze lo consentono che sia esclusa ogni pubblicita'. L'esperimento e' disposto con ordinanza e consiste per quanto e' possibile nella riproduzione del fatto nelle condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto. Sono vietati gli esperimenti che offendono il sentimento nazionale o religioso o di pieta' verso i defunti o la moralita' pubblica o che possono esporre a pericolo l'ordine pubblico.