(Codice di procedura penale-art. 313)
 
                              Art. 313 
 
 (Testimoni e periti nelle ispezioni e negli esperimenti giudiziali) 
 
  I testimoni e i periti che negli atti di ispezione o di esperimento
sono assunti per stabilire l'identita' di persone,  di  luoghi  o  di
cose o per attestare le modalita' di un fatto, prestano giuramento, a
pena di nullita'.