(Testo unico-art. 152)
                              Art. 152. 
 
(Art. 54, commi 1° a 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.
12, commi 1° a 4°, R.  decreto-legge  27  ottobre  1927,  n.  2135  -
Articoli 40 e 47, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931,  n.
                1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). 
 
  L'annessa tabella H determina le tasse e le sopratasse per ciascuna
Facolta'; per le Scuole speciali e di perfezionamento e per  i  Corsi
di cui al comma  terzo  dell'art.  20  le  tasse  e  sopratasse  sono
determinate negli statuti. 
  Le tasse  d'immatricolazione  e  d'iscrizione,  le  tasse  per  gli
studenti fuori corso e le sopratasse di  ripetizione  di  esami  sono
devolute all'Universita' o Istituto; le tasse  di  laurea  e  diploma
all'Erario; le sopratasse per esami  di  profitto  e  per  quelli  di
laurea o diploma e le tasse di licenza dal biennio propedeutico  sono
erogate per propine ai componenti le commissioni  esaminatrici,  o  a
vantaggio dell'Universita' o Istituto,  secondo  le  norme  che  sono
stabilite dal regolamento generale universitario. 
  Tutte  le  tasse  e  sopratasse  sono  versate  direttamente   alla
Universita' o Istituto, tranne le tasse di laurea e di diploma. 
  Gli studenti possono essere  inoltre  sottoposti  al  pagamento  di
speciali contributi secondo quanto  verra'  stabilito  dal  Consiglio
d'amministrazione,  su  proposta  del  senato  accademico,  udite  le
Facolta' e Scuola che costituiscono l'Universita' o Istituto. 
  Non  e'  consentita  la  dispensa  dal  pagamento  delle  tasse   e
sopratasse scolastiche, salvo il disposto degli  articoli  153,  154,
155 e 156.