(Testo unico-art. 153)
                              Art. 153. 
 
(Art. 49, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16  giugno
                           1932, n. 812). 
 
  Non sono tenuti al pagamento delle tasse e  sopratasse  scolastiche
coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle leggi 14 giugno
1928, n. 1312, e 2 luglio 1929, n. 1182. 
  L'esenzione totale di cui all'art. 1, lettera c) n. 5, della  legge
14 giugno 1928, n. 1312,  e',  peraltro,  subordinata  alle  seguenti
condizioni: 
  1° che i beneficiandi contemplati dalle lettere a) e b) dell'art. 2
della legge stessa abbiano,  rispettivamente,  sette  o  piu'  figli,
ovvero dieci o piu' figli,  viventi  ed  a  carico,  di  nazionalita'
italiana; 
  2° che gli studenti abbiano superato con una media non inferiore ai
sette decimi gli esami  che  costituiscono  titolo  per  l'ammissione
all'Universita'  o  Istituto,  ovvero  gli  esami  consigliati  dalla
Facolta' o Scuola per l'anno precedente, o un  numero  corrispondente
di esami, qualora abbiano seguito un diverso piano di  studi,  e  non
siano stati respinti in alcuna prova.