(Testo unico-art. 154)
                              Art. 154. 
 
         (Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Gli studenti orfani  di  guerra,  ovvero  mutilati  e  invalidi  di
guerra, iscritti negli Istituti superiori  di  scienze  economiche  e
commerciali,  sono  dispensati,  Con  deliberazione   del   Consiglio
d'amministrazione,  dal  pagamento  delle   tasse   e   sopra   tasse
scolastiche, quando non demeritino per il profitto e  la  condotta  e
siano di disagiata condizione economica. 
  La disposizione si applica anche agli studenti orfani,  mutilati  e
invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo  1930,
n. 454.