(Testo unico-art. 155)
                              Art. 155. 
 
(Art. 3, comma ultimo, R. decreto-legge 20 agosto  1926,  n.  1760  -
         Art. 16 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105). 
 
  Gli  ufficiali  del  genio   aeronautico,   ammessi   alla   Scuola
d'ingegneria aeronautica del R. Istituto  superiore  d'ingegneria  di
Roma ed alla Scuola di perfezionamento  in  costruzioni  aeronautiche
del R. Istituto superiore d'ingegneria di Torino, a  sensi  dell'art.
146, sono esenti  dal  pagamento  di  tutte  le  tasse  e  sopratasse
scolastiche.