(Testo unico-art. 156)
                              Art. 156. 
 
(Art. 16, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 12,  comma
6°, R.  decreto-legge  27  ottobre  1927,  n.  2135  -  Art.  19,  R.
decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 -  R.  decreto-legge  22  giugno
                           1933, n. 863). 
 
  Gli studenti di cittadinanza  straniera,  i  quali  appartengano  a
famiglia residente all'estero, sono esonerati dal pagamento di  meta'
di tutte le tasse e sopratasse scolastiche. 
  Gli studenti di  cittadinanza  italiana,  appartenenti  a  famiglie
residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia o nella provincia di Zara
sono esonerati dal pagamento  dell'intero  ammontare  delle  tasse  e
sopratasse scolastiche. 
  Tanto gli uni che gli altri sono tenuti al pagamento dei contributi
di qualsiasi natura. 
  Il beneficio di cui ai primi due commi del presente articolo  resta
sospeso, qualora lo studente debba ripetere lo stesso anno di corso o
non ottenga il titolo accademico nel numero di anni prescritto per il
conseguimento del titolo stesso.