(Testo unico-art. 157)
                              Art. 157. 
 
        (Art. 10, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119). 
 
  Gli studenti che fanno passaggio, durante il corso degli studi,  da
una ad altra Facolta' o  Scuola  nella  quale  le  tasse  siano  piu'
elevate, debbono pagare la differenza delle tasse  per  gli  anni  di
corso dai quali sono dispensati nella Facolta'  o  Scuola  cui  hanno
fatto passaggio. 
  Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento  da
una  ad  altra  Universita',  la  differenza  anzidetta   e'   pagata
all'Universita' o Istituto ove lo studente si trasferisce.