(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 194)
                              Art. 194. 
                        (Norme applicabili). 
 
  La   liquidazione   coatta   amministrativa   e'   regolata   dalle
disposizioni  del  presente  titolo,  salvo  che  le  leggi  speciali
dispongano diversamente. 
  Sono abrogate le disposizioni delle leggi  speciali,  incompatibili
con quelle degli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203,  209,  211  e
213.