Art. 195. (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa). Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o piu' creditori, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione. Prima di provvedere il tribunale deve sentire l'autorita' governativa che ha la vigilanza sull'impresa. La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione. Essa e' inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. Contro la sentenza predetta puo' essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore. Il termine per appellare e' di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'art. 22. Il tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.