(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 195)
                              Art. 195. 
(Accertamento giudiziario dello  stato  d'insolvenza  anteriore  alla
                liquidazione coatta amministrativa). 
 
  Se un'impresa, soggetta a liquidazione  coatta  amministrativa  con
esclusione del  fallimento  si  trova  in  stato  di  insolvenza,  il
tribunale  del  luogo  dove  l'impresa  ha  la  sede  principale,  su
richiesta di uno o piu' creditori, dichiara tale stato  con  sentenza
in camera di consiglio. Con  la  stessa  sentenza  o  con  successivo
decreto adotta i provvedimenti  conservativi  che  ritenga  opportuni
nell'interesse dei  creditori  fino  all'inizio  della  procedura  di
liquidazione. 
  Prima  di  provvedere  il  tribunale   deve   sentire   l'autorita'
governativa che ha la vigilanza sull'impresa. 
  La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma  dell'art.  136
del codice di  procedura  civile,  all'autorita'  competente  perche'
disponga la liquidazione. Essa e' inoltre notificata  e  affissa  nei
modi  e  nei  termini  stabiliti  per  la  sentenza  dichiarativa  di
fallimento. 
  Contro la sentenza predetta puo'  essere  proposta  opposizione  da
qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione davanti al
tribunale che l'ha pronunciata, in  contraddittorio  col  commissario
liquidatore. 
  Il termine per appellare e' di quindici giorni dalla  notificazione
della sentenza. 
  Il  tribunale  che  respinge  il  ricorso  per   la   dichiarazione
d'insolvenza provvede con decreto  motivato.  Contro  il  decreto  e'
ammesso reclamo a norma dell'art. 22. 
  Il tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione  d'insolvenza  a
norma  di  questo  articolo  quando  nel  corso  della  procedura  di
concordato preventivo o di amministrazione controllata di  un'impresa
soggetta a liquidazione coatta  amministrativa,  con  esclusione  del
fallimento, si verificano le condizioni per le quali  a  norma  delle
disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla
dichiarazione di fallimento. 
  Le disposizioni di questo  articolo  non  si  applicano  agli  enti
pubblici.