(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 196)
                              Art. 196. 
   (Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa). 
 
  Per le imprese soggette a liquidazione coatta  amministrativa,  per
le  quali  la  legge  non  esclude  la  procedura  fallimentare,   la
dichiarazione  di  fallimento   preclude   la   liquidazione   coatta
amministrativa,   e   il   provvedimento   di   liquidazione   coatta
amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.