(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 197)
                              Art. 197. 
                  (Provvedimento di liquidazione). 
 
  Il provvedimento che ordina la  liquidazione,  entro  dieci  giorni
dalla sua data, e' pubblicato integralmente,  a  cura  dell'autorita'
che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed e' comunicato
per l'iscrizione all'ufficio del registro  delle  imprese,  salve  le
altre forme di pubblicita' disposte nel provvedimento.