(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 198)
                              Art. 198. 
             (Organi della liquidazione amministrativa). 
 
  Con il  provvedimento  che  ordina  la  liquidazione  o  con  altro
successivo viene nominato con commissario  liquidatore.  E'  altresi'
nominato un comitato di sorveglianza di tre o  cinque  membri  scelti
fra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita'  esercitato
dall'impresa, possibilmente fra i creditori. 
  Qualora  l'importanza  dell'impresa  lo  consigli,  possono  essere
nominati tre commissari liquidatori. In tal caso  essi  deliberano  a
maggioranza, e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da  due
di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del  comitato
di sorveglianza e' facoltativo.