(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 200)
                              Art. 200. 
     (Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa). 
 
  Dalla  data  del  provvedimento  che  ordina  la  liquidazione   si
applicano gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47  e  se  l'impresa  e'  una
societa' o una persona giuridica cessano le funzioni delle  assemblee
e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per  il  caso
previsto dall'art. 214. 
  Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti  di  diritto
patrimoniale  dell'impresa,   sta'   in   giudizio   il   commissario
liquidatore.