(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 201)
                              Art. 201. 
(Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti  giuridici
                           preesistenti). 
 
  Dalla  data  del  provvedimento  che  ordina  la  liquidazione   si
applicano le disposizioni del titolo  II,  capo  III,  sezione  II  e
sezione IV e le disposizioni dell'art. 66. 
  Si intendono sostituiti nei poteri  del  tribunale  e  del  giudice
delegato l'autorita' amministrativa che  vigila  sulla  liquidazione,
nei poteri del curatore il commissario liquidatore e  in  quelli  del
comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.