(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 202)
                              Art. 202. 
        (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza). 
 
  Se l'impresa al tempo in cui e' stata ordinata la liquidazione,  si
trovava in stato d'insolvenza e questa non e'  stata  preventivamente
dichiarata a  norma  dell'art.  195,  il  tribunale  del  luogo  dove
l'impresa  ha  la  sede  principale,  su  ricorso   del   commissario
liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta  tale  stato
con sentenza in camera di consiglio,  anche  se  la  liquidazione  e'
stata disposta per insufficienza di attivo. 
  Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo,  quarto,
quinto e sesto.