(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 203)
                              Art. 203. 
  (Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza). 
 
  Accertato  giudizialmente  lo  stato  d'insolvenza  a  norma  degli
articoli 195 o 292, sono  applicabili  con  effetto  dalla  data  del
provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni  del  titolo
II,  capo  III,  sezione  III,  anche  nei  riguardi   dei   soci   a
responsabilita' illimitata. Si applicano  inoltre  nei  confronti  di
questi ultimi, degli  amministratori,  dei  direttori  generali,  dei
liquidatori  e  dei  componenti  degli   organi   di   vigilanza   le
disposizioni degli articoli da 216 a 219 e da 223 a 225. 
  L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei
creditori compete al commissario liquidatore. 
  Il  commissario  liquidatore  presenta  al   procuratore   del   Re
Imperatore  una  relazione  in  conformita'  di  quanto  e'  disposto
dall'art. 33, primo comma.