(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 204)
                              Art. 204. 
                     (Commissario liquidatore). 
 
  Il commissario liquidatore procede  a  tutte  le  operazioni  della
liquidazione secondo le direttive  dell'autorita'  che  vigila  sulla
liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. 
  Egli prende in consegna i  beni  compresi  nella  liquidazione,  le
scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa,  richiedendo,
ove occorra, l'assistenza di un notaio. 
  Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando  se
necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.