(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 205)
                              Art. 205. 
                    (Relazione del commissario). 
 
  L'imprenditore o, se  l'impresa  e'  una  societa'  o  una  persona
giuridica,  gli  amministratori   devono   rendere   al   commissario
liquidatore il conto della  gestione  relativo  al  tempo  posteriore
all'ultimo bilancio. 
  Il commissario e' dispensato dal formare il  bilancio  annuale,  ma
deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorita'  che  vigila
sulla  liquidazione  una  relazione  sulla  situazione   patrimoniale
dell'impresa e  sull'andamento  della  gestione  accompagnata  da  un
rapporto del comitato di sorveglianza.