(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 207)
                              Art. 207. 
              (Comunicazione ai creditori e ai terzi). 
 
  Entro un mese dalla  nomina,  il  commissario  comunica  a  ciascun
creditore mediante raccomandata con avviso di  ricevimento  le  somme
risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili  e  i
documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende fatta con  riserva
delle eventuali contestazioni. 
  Analoga comunicazione e' fatta a  coloro  che  possono  far  valere
domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose  mobili
possedute dall'impresa. 
  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della   raccomandata   i
creditori e le altre persone indicate nel  comma  precedente  possono
far  pervenire  al  commissario   mediante   raccomandata   le   loro
osservazioni o istanze.