(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 208)
                              Art. 208. 
                (Domande dei creditori e dei terzi). 
 
  I creditori e le altre persone  indicate  nell'articolo  precedente
che  non  hanno  ricevuto  la  comunicazione  prevista  dal  predetto
articolo  possono  chiedere  mediante  raccomandata,  entro  sessanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento
di  liquidazione,  il  riconoscimento  dei  propri   crediti   e   la
restituzione dei loro beni.