Art. 209. (Formazione dello stato passivo). Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. Le opposizioni, a norma dell'art. 98, e le impugnazioni, a norma dell'art. 100, sono proposte, entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al presidente del tribunale, osservate le disposizioni del secondo comma dell'art. 93. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli articoli 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.