(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 210)
                              Art. 210. 
                     (Liquidazione dell'attivo). 
 
  Il commissario ha tutti i  poteri  necessari  per  la  liquidazione
dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorita' che vigila
sulla liquidazione. 
  In ogni caso per la vendita degli immobili e  per  la  vendita  dei
mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorita' che vigila
sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza. 
  Nel caso  di  societa'  con  soci  a  responsabilita'  limitata  il
presidente  del  tribunale  puo',   su   proposta   del   commissario
liquidatore,  ingiungere  con  decreto  ai  soci  a   responsabilita'
limitata e ai precedenti titolari  delle  quote  o  delle  azioni  di
eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non  sia  scaduto  il
termine stabilito per il pagamento.