(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 211)
                              Art. 211. 
(Societa' con responsabilita' sussidiaria limitata o  illimitata  dei
                               soci). 
 
  Nella liquidazione di una societa' con responsabilita'  sussidiaria
limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore,  dopo  il
deposito  nella  cancelleria  del  tribunale   dell'elenco   previsto
dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorita'  che
vigila sulla liquidazione, puo' chiedere ai soci il versamento  delle
somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle  passivita'.
Si  osservano  per  il  rimanente  le  disposizioni  dell'art.   151,
sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del  presidente  del
tribunale e al curatore il  commissario  liquidatore  ed  escluso  il
reclamo a norma dell'art. 26.