Art. 212. (Ripartizione dell'attivo). Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, il commissario puo' distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento di diritti reali non pregiudicano le ripartizioni gia' avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113.