Art. 213.
(Chiusura della liquidazione).
Prima dell'ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della
liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i
creditori, accompagnati da una relazione del comitato di
sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorita', che vigila
sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la
cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.
Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante inserzione nella
Gazzetta Ufficiale del Regno e nei giornali che siano designati
dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.
Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta
Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al
tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del
cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione, al
commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel
termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del
tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un
giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma
dell'art. 189 del codice di procedura civile.
Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni,
il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono
approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i
creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso, degli
articoli 2456 e 2457 del codice civile.