(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 213)
                              Art. 213. 
                   (Chiusura della liquidazione). 
 
  Prima dell'ultimo reparto ai creditori, il  bilancio  finale  della
liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra  i
creditori,  accompagnati   da   una   relazione   del   comitato   di
sorveglianza, devono  essere  sottoposti  all'autorita',  che  vigila
sulla liquidazione, la quale  ne  autorizza  il  deposito  presso  la
cancelleria del tribunale  e  liquida  il  compenso  al  commissario.
Dell'avvenuto deposito e'  data  notizia  mediante  inserzione  nella
Gazzetta Ufficiale del Regno  e  nei  giornali  che  siano  designati
dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. 
  Nel  termine  di  venti  giorni  dall'inserzione   nella   Gazzetta
Ufficiale,  gli  interessati  possono  proporre,   con   ricorso   al
tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate,  a  cura  del
cancelliere,  all'autorita'  che  vigila   sulla   liquidazione,   al
commissario liquidatore  e  al  comitato  di  sorveglianza,  che  nel
termine di venti giorni  possono  presentare  nella  cancelleria  del
tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un
giudice per l'istruzione e per  i  provvedimenti  ulteriori  a  norma
dell'art. 189 del codice di procedura civile. 
  Decorso il termine indicato senza che siano proposte  osservazioni,
il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si  intendono
approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali  tra  i
creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso,  degli
articoli 2456 e 2457 del codice civile.