(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 214)
                              Art. 214. 
                            (Concordato). 
 
  Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'art. 209 l'autorita' che
vigila sulla liquidazione, su  parere  del  commissario  liquidatore,
sentito il comitato di sorveglianza  puo'  autorizzare  l'impresa  in
liquidazione a proporre al  tribunale  un  concordato,  osservate  le
disposizioni dell'art. 152, se si tratta di societa'. 
  La  proposta  di  concordato  deve  indicare  le  condizioni  e  le
eventuali  garanzie.  Essa  e'  depositata  nella   cancelleria   del
tribunale col parere del commissario liquidatore e  del  comitato  di
sorveglianza e pubblicata nelle  forme  disposte  dall'autorita'  che
vigila sulla liquidazione.  Entro  trenta  giorni  dal  deposito  gli
interessati possono presentare nella cancelleria le loro  opposizioni
che vengono comunicate al commissario. 
  Il tribunale, sentito il parere  dell'autorita'  che  vigila  sulla
liquidazione, decide sulla  proposta  di  concordato,  tenendo  conto
delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio.  La  sentenza
che approva il concordato e' pubblicata a norma dell'art. 17 e  nelle
altre forme che sono stabilite dal tribunale. 
  Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa
in liquidazione, il commissario liquidatore e gli  opponenti  possono
appellare entro  quindici  giorni  dall'affissione.  La  sentenza  e'
pubblicata a norma del comma precedente e il termine per  il  ricorso
in cassazione decorre dall'affissione. 
  Il  commissario  liquidatore  con  l'assistenza  del  comitato   di
sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.