Art. 215.
(Risoluzione e annullamento del concordato).
Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del
commissario liquidatore o di uno o piu' creditori, pronuncia, con
sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la
risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi
terzo e quarto dell'art. 137.
Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo'
essere annullato a norma dell'art. 138.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione
amministrativa e l'autorita' che vigila sulla liquidazione adotta i
provvedimenti che ritiene necessari.