(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 215)
                              Art. 215. 
            (Risoluzione e annullamento del concordato). 
 
  Se il concordato non e' eseguito,  il  tribunale,  su  ricorso  del
commissario liquidatore o di uno o  piu'  creditori,  pronuncia,  con
sentenza in  camera  di  consiglio  e  non  soggetta  a  gravame,  la
risoluzione del concordato. Si applicano le  disposizioni  dei  commi
terzo e quarto dell'art. 137. 
  Su richiesta del commissario o dei  creditori  il  concordato  puo'
essere annullato a norma dell'art. 138. 
  Risolto o  annullato  il  concordato,  si  riapre  la  liquidazione
amministrativa e l'autorita' che vigila sulla liquidazione  adotta  i
provvedimenti che ritiene necessari.