Art. 265.
(Dichiarazione di armatore).
Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare
dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del
galleggiante.
Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'armatore
non vi provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario.
Quando l'esercizio e' assunto dai comproprietari mediante
costituzione di societa' di armamento, le formalita', di cui agli
articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione
di armatore.