(Codice della navigazione-art. 265)
                              Art. 265. 
                    (Dichiarazione di armatore). 
 
  Chi assume  l'esercizio  di  una  nave  deve  preventivamente  fare
dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o  del
galleggiante. 
 
  Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario,  se  l'armatore
non vi provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario. 
 
  Quando  l'esercizio  e'   assunto   dai   comproprietari   mediante
costituzione di societa' di armamento, le  formalita',  di  cui  agli
articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo  della  dichiarazione
di armatore.