(Codice della navigazione-art. 266)
                              Art. 266. 
(Dichiarazione di armatore  per  le  navi  addette  alla  navigazione
                              interna). 
 
  Per  l'esercizio  delle  navi  addette  alla  navigazione  interna,
l'annotazione dell'atto di concessione o  di  autorizzazione  per  il
servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d'iscrizione della
nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.