Art. 266.
(Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione
interna).
Per l'esercizio delle navi addette alla navigazione interna,
l'annotazione dell'atto di concessione o di autorizzazione per il
servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d'iscrizione della
nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.