Art. 267.
(Designazione di rappresentante).
Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalita' di cui
agli articoli 265, terzo comma,266, l'armatore, se non e' domiciliato
nel luogo dove e' l'ufficio di iscrizione della nave o del
galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso
il quale, nei confronti dell'autorita' preposta alla navigazione
marittima o interna, si intende domiciliato.