(Codice della navigazione-art. 267)
                              Art. 267. 
                  (Designazione di rappresentante). 
 
  Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalita' di  cui
agli articoli 265, terzo comma,266, l'armatore, se non e' domiciliato
nel  luogo  dove  e'  l'ufficio  di  iscrizione  della  nave  o   del
galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente,  presso
il quale, nei  confronti  dell'autorita'  preposta  alla  navigazione
marittima o interna, si intende domiciliato.