(Codice della navigazione-art. 268)
                              Art. 268. 
                    (Forma della dichiarazione). 
 
  La  dichiarazione  di  armatore  e'  fatta  per  atto  scritto  con
sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest'ultimo  caso
la dichiarazione e' raccolta dall'autorita' competente  con  processo
verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.