(Codice della navigazione-art. 269)
                              Art. 269. 
                     (Documenti da consegnare). 
 
  Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, all'atto  della
dichiarazione si deve  consegnare  copia  autentica  del  titolo  che
attribuisce l'uso della nave. 
 
  Nel caso previsto  dal  secondo  comma  dell'articolo  377,  se  il
contratto non e' stato fatto  per  iscritto,  la  dichiarazione  deve
essere fatta per atto  scritto  con  sottoscrizione  autenticata  del
proprietario   e   dell'armatore,   ovvero   resa   verbalmente   con
l'intervento di entrambi.