Art. 269.
(Documenti da consegnare).
Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, all'atto della
dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che
attribuisce l'uso della nave.
Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 377, se il
contratto non e' stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve
essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del
proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con
l'intervento di entrambi.