(Codice della navigazione-art. 271)
                              Art. 271. 
                 (Pubblicita' della dichiarazione). 
 
  La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di
iscrizione della nave o del galleggiante, e, per  le  navi  maggiori,
annotata sull'atto di nazionalita'. 
 
  Per l'annotazione sull'atto di nazionalita',  se  la  nave  trovasi
fuori del porto di iscrizione, si applica  il  disposto  del  secondo
comma dell'articolo 255. 
 
  Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella  matricola  e  le
annotazioni sull'atto di nazionalita', prevalgono le risultanze della
matricola.