Art. 271.
(Pubblicita' della dichiarazione).
La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di
iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori,
annotata sull'atto di nazionalita'.
Per l'annotazione sull'atto di nazionalita', se la nave trovasi
fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo
comma dell'articolo 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le
annotazioni sull'atto di nazionalita', prevalgono le risultanze della
matricola.