Art. 274.
(Responsabilita' dell'armatore).
L'armatore e' responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle
obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda
la nave e la spedizione.
Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del
comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli
articoli 489, 490, ne' degli altri obblighi che la legge impone al
comandante quale capo della spedizione.