(Codice della navigazione-art. 274)
                              Art. 274. 
                  (Responsabilita' dell'armatore). 
 
  L'armatore  e'  responsabile  dei  fatti  dell'equipaggio  e  delle
obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda
la nave e la spedizione. 
 
  Tuttavia l'armatore non  risponde  dell'adempimento  da  parte  del
comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti  dagli
articoli 489, 490, ne' degli altri obblighi che la  legge  impone  al
comandante quale capo della spedizione.