Art. 275.
(Limitazione del debito dell'armatore).
Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un
viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante
lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o
colpa grave, l'armatore puo' limitare il debito complessivo ad una
somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni
altro provento del viaggio.
Sulla somma alla quale e' limitato il debito dell'armatore
concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine
delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro
creditore.