(Codice della navigazione-art. 275)
                              Art. 275. 
               (Limitazione del debito dell'armatore). 
 
  Per le obbligazioni contratte in occasione e per i  bisogni  di  un
viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante
lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o
colpa grave, l'armatore puo' limitare il debito  complessivo  ad  una
somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo  e  di  ogni
altro provento del viaggio. 
 
  Sulla  somma  alla  quale  e'  limitato  il  debito   dell'armatore
concorrono i creditori soggetti  alla  limitazione  secondo  l'ordine
delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione  di  ogni  altro
creditore.