(Codice della navigazione-art. 276)
                              Art. 276. 
                      (Valutazione della nave). 
 
  Agli effetti della determinazione della somma limite si  assume  il
valore della nave al momento in cui e' richiesta la limitazione e non
oltre la fine del  viaggio,  sempre  che  tale  valore  non  sia  ne'
inferiore al quinto ne' superiore ai due quinti del valore della nave
all'inizio del viaggio. 
 
  Se il  valore  della  nave  al  momento  in  cui  e'  richiesta  la
limitazione e' inferiore al minimo previsto dal comma  precedente  si
assume la quinta parte del valore della nave all'inizio del  viaggio.
Se il valore della nave e' superiore al massimo, si  assumono  i  due
quinti del valore all'inizio del viaggio.