Art. 276.
(Valutazione della nave).
Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il
valore della nave al momento in cui e' richiesta la limitazione e non
oltre la fine del viaggio, sempre che tale valore non sia ne'
inferiore al quinto ne' superiore ai due quinti del valore della nave
all'inizio del viaggio.
Se il valore della nave al momento in cui e' richiesta la
limitazione e' inferiore al minimo previsto dal comma precedente si
assume la quinta parte del valore della nave all'inizio del viaggio.
Se il valore della nave e' superiore al massimo, si assumono i due
quinti del valore all'inizio del viaggio.