(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 313)
                              Art. 313. 
   (Matricole e registri delle navi e dei galleggianti marittimi) 

 
  Le imatricole delle navi maggiori e i registri delle navi minori  e
dei galleggianti sono conformi ai modelli approvati dal ministro  per
la marina mercantile. 
  I registri delle navi minori e dei galleggianti sono tenuti,  oltre
che dagli uffici indicati dal secondo  comma  dell'articolo  146  del
codice, dagli uffici locali ma rittimi. Possono essere  tenuti  anche
dalle  delegazioni  di  spiaggia,  qualora  ne  sia  riconosciuta  la
necessita' dal direttore marittimo. 
  Le matricole si distinguono in: 
    a) matricola dei piroscafi e delle motonavi; 
    b) matricola delle altre navi maggiori. 
  Le matricole e i registri sono corredati da rubriche